Ai fini di quanto indicato nelle nuove disposizione inerenti alla comunicazione di tutte le operazioni di tipo transfrontaliero, a partire dal 2022, vi è l’obbligo utilizzare il tracciato XML della fattura elettronica ordinaria in riferimento all’analisi delle regole di emissione delle operazioni attive verso i paesi stranieri entro i termini di emissione delle fatture.
E per le esportazioni di beni nei Paesi non appartenenti all’Unione Europea? Ai sensi di quanto sancito all’interno dell’articolo 6 del Decreto IVA, occorre attenersi alle regole di effettuazione delle operazioni di natura ordinaria. Ciò vuol dire che le esportazioni, intese come cessioni di beni, vanno eseguite con la spedizione oppure con la consegna. Qualora venisse emessa fattura oppure fosse ultimato il pagamento di un acconto, l’operazione viene considerata conclusa dalla parte che beneficia del pagamento. Per le esportazioni documentate da bolletta doganale, per il 2022 non vi è alcun obbligo di procedere alla loro trasmissione allo SdI. La cosa risulta facoltativa.
Il discorso cambia, invece, a fronte di cessioni di beni che avvengono all’interno dei Paesi facenti parte dell’Unione Europea: l’operazione viene reputata conclusa una volta che il trasporto o la spedizione al destinatario hanno avuto inizio. Nello scenario in cui il venditore italiano emettesse fattura di acconto ancor prima delle operazioni di trasporto o di spedizione dei beni, allora il procedimento è considerato concluso con la data di emissione della fattura.
Occorre precisare, però, che dal 2013, a fronte di esportazione di beni a livello intracomunitario, il pagamento di un acconto o del 100% dei beni non è indice di avvenuta operazione. Tocca alla figura del venditore nazionale occuparsi di portare a termine la fattura entro il 15esimo giorno del mese seguente a quello in cui è stata eseguita l’operazione.
In riferimento alla fattura, bisogna annotarla nell’apposito registro, specificando il mese in cui è stata ultimata l’operazione e nell’assoluto rispetto dell’ordine di numerazione. Al suo interno, va poi riportata la dicitura "operazione non imponibile", indicando la norma di riferimento. Sia questa di tipo nazionale o di natura comunitaria.
Fino a questo punto sono state prese in considerazione solo ed esclusivamente la cessione dei beni e le esportazioni. Cosa dire, invece, in riferimento alle prestazioni dei servizi? A regolarle a livello intracomunitario ed extra comunitario vi è l’articolo 7-ter: la conclusione dell’erogazioni di un servizio è tale nel momento in cui viene portata a termine.
In caso di pagamento anteriore di una parte dell’importo richiesto o dell’intero corrispettivo, la prestazione di un servizio viene catalogata come conclusa, ma solo in riferimento alla somma versata e alla data dell’avvenuto pagamento.