Successivamente alla fatturazione di tipo elettronico, l'introduzione della normativa che ha provocato non poche polemiche e malumori, a partire dal mese di luglio di quest'anno verrà introdotto anche lo scontrino elettronico, che spedirà direttamente in soffitta il vecchio ed ormai vetusto tagliando certificante l'acquisto completato. Ma di cosa si tratta esattamente? Lo scontrino elettronico comprenderà anche il commercio telematico? Vediamolo insieme.

Il commercio elettronico: qualche cenno

Prima di passare alla parte tecnica vera e propria, cosa buona e giusta è affermare che il commercio elettronico può a sua volta dividersi in due grosse branche: la vendita all'ingrosso e quella al dettaglio. Per i servizi di vendita al dettaglio, primo passo da compiere è quello derivante da una comunicazione di inizio attività, che va fatta pervenire al Comune nel quale l'esercente risulta avere la residenza. L'attività può prendere il via dopo trenta giorni dalla comunicazione in questione. Un'eventuale assenza di risposta da parte dell'ufficio comunale preposto è equivalente ad un accoglimento della domanda. Nella fattispecie di una convivenza tra vendita all'ingrosso e vendita al dettaglio, ad entrambe può essere destinato un solo sito internet, a condizione che a ogni branca venga riservata una specifica e delimitata sezione. Opportuno è altresì precisare che la normativa di riferimento in materia, ossia il decreto 114/98, non può essere applicata per tutto quello che concerne i servizi di intermediazione, da quelli esplicati dagli agenti di commercio fino ad arrivare alla vendita occasionale. Il settore delle vendite online può essere ricondotto alle vendite per corrispondenza. Non vi è, pertanto, alcun obbligo di emissione di fattura, salvo esplicita richiesta da parte del cliente finale. Medesimo discorso vale anche per ciò che riguarda l'emissione dello scontrino fiscale. La stragrande maggioranza delle aziende emette il cosiddetto "documento di trasporto", registrando i totali giornalieri ed annotando all'interno dei registri i corrispettivi delle vendite online completate. Se vi è e-commerce diretto, le agevolazioni finora descritte non hanno validità, con annesso obbligo di rilasciare fattura.

Lo scontrino elettronico

Dopo aver provveduto ad effettuare quella che è una dovuta premessa, correlata a riferimenti normativi che aiutano maggiormente a far luce, è giunto il momento di provvedere a descrivere in maniera accurata la novità, in vigore dall'1 luglio del 2019, che scaturisce dall'introduzione dello scontrino elettronico. Questo cambiamento è infatti previsto da una bozza del decreto fiscale a sua volta collegato alla manovra, che contiene anche le norme che vanno a comporre la cosiddetta "pace fiscale", sbandierata dall'esecutivo in carica attualmente. Lo scontrino elettronico, almeno nella sua fase iniziale, andrà esclusivamente a toccare tutti gli esercizi di matrice commerciale il cui fatturato superi la soglia limite dei 400.000 euro. L'imposizione in questione verrà, a partire dall'1 gennaio del 2020, estesa infine a tutti quei commercianti che operano in Italia. Lo scontrino elettronico si pone come obiettivo, oltre che l'abbatimento dell'evasione fiscale, anche la semplificazione del registro fiscale di ogni attività commerciale. Aspetto di primaria importanza deriverà dal fatto che ogni attività dovrà munirsi di registratori di cassa che tra le loro funzioni prevedono la trasmissione telematica e la memorizzazione dei corrispettivi. Al fine di velocizzare tale fase di transizione, il Governo conferirà agli esercenti che si adatteranno un beneficio fiscale, ideato sotto forma di un reddito di imposta che ammonta al 50% della spesa fino a 250 euro. L'esborso economico per l'acquisto dei nuovi registratori di cassa si aggira sugli 800 euro. Una soluzione maggiormente economica è quella di mantenere i vecchi registratori analogici, adattandoli alle ultime normative semplicemente aggiornando i software. Per mezzo di tali aggiornamenti sarà possibile far pervenire all'Agenzia delle Entrate il corrispettivo giornalmente ricevuto da qualunque esercente. Si potrà, in aggiunta, prendere visione di ciascun dato attinente al proprio esercizio, connettendosi semplicemente al portale dell'Agenzia delle Entrate. Come in precedenza accennato, percorrendo questa direzione si renderà più snella la fase di certificazione di tutte le operazioni fiscali, facilitando conseguentemente la redazione della dichiarazione dei redditi e dell'IVA. Se è vero che la digitalizzazione in atto assottiglia una burocrazia troppo spesso farraginosa ed elaborata, è altrettanto vero che in questo modo vi sarà un più incisivo contrasto ad una evasione fiscale che in Italia ha man mano assunto dei numeri considerevoli. Vista la trasmissione in modalità telematica dei corrispettivi inviata dall'esercente, l'Agenzia delle Entrate avrà facoltà di confrontare tra loro l'ammontare delle vendite effettuate con l'IVA pagata. Nonostante possa apparentemente trattarsi di un qualcosa di positivamente funzionale, non sono tuttavia mancate polemiche in proposito. Una delle voci fuori dal coro è quella del presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli. Egli ha chiesto esplicitamente un rinvio per l'entrata in vigore dello scontrino elettronico anche per quelle attività il cui fatturato superi i 400.000 euro. Ciò che, secondo Sangalli, dovrebbe portare al rimando sarebbe un palese ritardo nell'amanazione dei decreti attuativi, insieme a tutte quelle criticità legate agli aspetti tecnici che ogni impresa dovrà fronteggiare nell'adattare i registratori di cassa attuali o nell'acquistarne di nuovi.

E-commerce: cosa cambia?

Stando a ciò che è stato finora detto, in conclusione si può affermare che tale novità risparmierà l'ambito dell'e-commerce. Il commercio elettronico, infatti, beneficia di aspetti associati all'esonero dagli obblighi di certificazione delle operazioni di vendita. L'esonero interessa, oltre che l'emanazione della fattura, anche gli scontrini e le ricevute. Confermata, pertanto, l'esenzione dallo scontrino o dalla ricevuta fiscale per tutti quei servizi di e-commerce attuati verso dei soggetti privati. L'IVA viene applicata nel Paese in cui l'attività ha la propria sede. Nella sfera dell'e-commerce sono comprese tutte quelle transazioni con le quali i commercianti mettono a disposizione dell'utente beni o servizi in forma digitale. Il decreto legislativo 42/2015 ha previsto precise disposizioni per tutto ciò che attiene la sede in cui le operazioni di vendita vengono perfezionate.

Tuttavia, scelte strategiche riguardo all’introduzione della “lotteria degli scontrini”, portebbero gli operatori del commercio elettronico a rinunciare alle semplificazioni fiscali dell’ecommerce, per non perdere quote di mercato.

 Infatti, nulla vieta a un operatore di commercio elettronico di emettere lo scontrino elettronico e/o fattura elettronica. Semplicemente non ne è obbligato.

Autore: Stefania Temberlani

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Stefania Tamberlani fulcro commerciale, organizzativo e amministrativo di Arte e Informatica si occupa dei rapporti con i clienti e i fornitori. Ha un'elevata conoscenza nella configurazione e gestione delle piattaforme Joomla e PrestaShop, dalla configurazione delle modalità di pagamento ai corrieri, passando per la gestione del catalogo e degli ordini.

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