Il 23 ottobre 2005 in Italia entrò in vigore il cosiddetto Codice del Consumo: un importante documento composto da 146 articoli con l'obiettivo rimodulare la normativa che tutela il consumatore durante la fase di acquisto di un bene o di un servizio. In ragione delle evoluzioni del mercato e del settore del commercio con particolare riferimento al segmento online, si sono rese necessarie delle modifiche entrate in vigore dal 1 gennaio 2022. Si tratta di una vera e propria riforma voluta dal governo per dare ulteriori strumenti ai consumatori per tutelarsi adeguatamente durante l’acquisto.

Codice del Consumo: dal 1° gennaio 2022 sono in vigore le modifiche

Le modifiche apportate al Codice del Consumo entrate in vigore dal 1° gennaio 2022, dovranno essere applicate solo ed esclusivamente per tutti i contratti sottoscritti successivamente a tale data. Questo significa che le nuove norme non potranno essere applicate, ad esempio, ad un'auto acquistata nel mese di novembre 2021 o precedentemente. Le modifiche inserite nel decreto legislativo numero 170 del 2021 sono naturale prosecuzione della direttiva europea in materia e riguardano un segmento molto più ampio in quanto si riferiscono alla vendita di beni tra venditore e consumatore e non soltanto più esclusivamente per i beni di consumo. Una sottile ma importante differenza. In pratica c'è stata una rimodulazione della definizione di bene tenendo in considerazione come ormai il mercato online rappresenti una fetta considerevole, per cui si fa riferimento a beni come elementi digitali. Rientrano nella nuova casistica, peraltro, anche gli animali vivi. Nel testo di legge ci sono passaggi in cui si vanno a regolarizzare anche situazioni di contorno alla vendita di un bene come l'aggiornamento e cosa succede in caso di errata installazione di un prodotto, di danneggiamenti e quant'altro. Naturalmente l'aggiornamento di un bene è previsto per un programma informativo, un’app per smartphone, un sistema che consenta di gestire le commesse in un ristorante, un elettrodomestico smart e di ultima generazione e non solo. Ci sono importanti novità anche per quanto riguarda gli obblighi del venditore e la condotta del consumatore, nonché sui cosiddetti requisiti di conformità soggettivi e oggettivi.

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Le principali modifiche introdotte al Codice del Consumo

Seguendo la relativa alla direttiva Europea, anche in Italia si è proceduto con la modifica del Codice di Consumo per stabilire un rapporto equilibrato tra venditore e acquirente.

In particolare, le modifiche riguardano alcuni aspetti molto importanti dei contratti di vendita con riferimento alla conformità dei beni, i rimedi in caso di difetto di conformità, le modalità di esercizio di rimedi e le garanzie convenzionali.

In quali ambiti si applicano le modifiche

La prima e forse più importante novità riguarda l'ambito di applicazione e la definizione di beni che non sono più di consumo ma beni tout court. Si allarga l'orizzonte inglobando soprattutto quanti operano nel commercio online per la fornitura di contenuti digitali, di servizi digitali che fino a questo momento erano esclusi.

Volendo riassumere un po' la questione, possono essere applicate le modifiche del codice di consumo a tutti gli altri articoli già in essere, anche i beni con elementi digitali e gli animali vivi 

Conformità dei beni

Uno dei capisaldi delle modifiche entrate in vigore dal primo gennaio 2022, è la conformità dei beni. Questo è un aspetto importantissimo soprattutto per quanto riguarda il commercio online in quanto l'acquirente non ha la possibilità di verificare dal vivo l'integrità dell'articolo e la sua funzionalità. La modifica riguarda anche il campo di applicazione perché precedentemente si faceva riferimento alla conformità al contratto mentre oggi si parla di conformità dei beni al contratto, il che è molto diverso. Nel nuovo testo emanato con il decreto legislativo il numero 170 del 2021, si sottolinea che il bene deve avere dei requisiti soggettivi.

Innanzitutto, deve essere conforme alla descrizione, al tipo e alla quantità indicata nel contratto di acquisto che si sottoscrive. Inoltre, la nuova norma stabilisce che il bene deve essere idoneo ad un specifico utilizzo per il quale l'acquirente ha chiesto informazioni al venditore ottenendo riscontro positivo.

Rientra nei requisiti soggettivi anche la possibilità di effettuare l'aggiornamento se previsto dal contratto di vendita e deve essere venduto completo di istruzioni, eventuali accessori indispensabili per l'utilizzo e per l'installazione. Tutti questi requisiti devono però essere stati evidenziati sul contratto di vendita al fine di stabilirne la conformità.

In aggiunta ci sono dei requisiti oggettivi che fanno riferimento principalmente alla possibilità di utilizzare quel determinato prodotto o quel servizio per gli scopi per i quali si usano normalmente. Ad esempio, se si acquista un aspirapolvere, necessariamente deve essere in grado di aspirare, altrimenti diventa non conforme. Inoltre la qualità e la descrizione di un determinato prodotto devono essere conformi a quanto indicato dal venditore, e deve essere consegnato in una confezione nella quale ci sono tutti gli accessori necessari per poter utilizzare correttamente il prodotto e per la relativa installazione. Deve soddisfare anche altre caratteristiche indispensabili come la durabilità nel tempo, l'efficienza e la compatibilità con l'utilizzo che se ne vuole fare. Ultimo ma non per importanza, il prodotto venduto deve essere sicuro per cose e persone e realizzato nel pieno rispetto delle normative applicate a livello europeo e nazionale.

Obblighi del venditore e dell’acquirente

Le nuove norme si rivolgono anche al corretto comportamento che deve essere mantenuto sia dal venditore sia dell'acquirente nella compravendita. La più importante novità riguarda il venditore, ora non più soggetto a quanto evidenziato in dichiarazioni pubbliche per un determinato bene a patto che riesca a dimostrare che non conosceva tali dichiarazioni e che le medesime siano state corrette prima della conclusione del contratto. Inoltre il vincolo decade se la dichiarazione resa pubblica dal venditore non ha, in nessun caso, influenzato il consumatore nell'acquistare bene. Questo è il classico caso in cui il venditore per poter indurre l'acquirente ad effettuare un acquisto elenca caratteristiche di cui, in realtà, il prodotto non dispone. Ci sono, inoltre, obblighi specifici per quanto riguarda gli aggiornamenti dei beni con elementi digitali qualora previsti nel contratto ed è stato stabilito che nel caso in cui un consumatore dovesse non provvedere ad installare un prodotto acquistato entro un determinato termine temporale, allora il venditore non sarà più obbligato a rispondere dei difetti di conformità derivanti dal mancato aggiornamento. Questa situazione si applica soprattutto se il venditore ha informato il consumatore della disponibilità dell'aggiornamento e di quello che succede se non si dovesse procedere. Tra l'altro, nell' articolo 131 del Codice del Consumo, si stabilisce che in caso di errata installazione di un bene è possibile applicare lo status di difetto di conformità soltanto se l'installazione è stata effettuata dal venditore oppure se c’è stata mancanza di indicazioni da parte dello stesso venditore che permettessero di eseguirla in maniera corretta. Con l'articolo 133, invece, si sono stabilite le responsabilità del venditore per vizi di conformità che si manifestano entro i 2 anni dall'acquisto. Importante novità per questo aspetto è che non esiste più il limite di 2 mesi entro i quali il consumatore doveva denunciare i vizi dal momento in cui si sono palesati.

Onere della prova

Sono stati introdotte tante altre modifiche molto importanti soprattutto per il commercio online tra cui l’onere della prova, inserita nell’articolo 135. In particolare, è stata attivata la presunzione che il difetto di conformità potesse esistere già al momento della consegna del bene se questo si manifesta entro i 365 giorni dall'acquisto, anche nel caso di beni digitali. Con l'articolo 135 bis, invece, si fornisce un elenco di possibili azioni che l’acquirente può effettuare in caso di difetto di conformità: può richiedere il ripristino della conformità, la riduzione proporzionale del prezzo pagato oppure la risoluzione del contratto e restituzione del bene. Quando si parla di ripristino della conformità, questa può essere realizzata sia con un intervento di riparazione e sia con la sostituzione del prodotto. La scelta tra un'azione e l'altra dipende dal valore del bene rispetto al costo della riparazione e dall’entità del problema. Resta ben inteso che il venditore dovrà operare comunque per trovare una soluzione che non crei inconvenienti al consumatore. Si applica invece la riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto se il venditore, per qualsiasi ragione, non è riuscito a effettuare la riparazione o la sostituzione del prodotto difettoso. Inoltre, può essere richiesta anche se il difetto è molto grave per cui non c’è altra soluzione. Nell’articolo 135 ter, il Codice del Consumo stabilisce anche le modalità con cui verrà gestito il servizio di riparazione e sostituzione. Il venditore dovrà fare in modo che l'intervento avvenga senza spese per il consumatore ed entro un congruo lasso di tempo per evitare inconvenienti. Nell’articolo 135 quater si parla della modalità con cui si stabilisce la riduzione del prezzo. La riduzione del prezzo deve essere proporzionale alla diminuzione del valore del bene in ragione del difetto mentre la restituzione viene esercitata mediante dichiarazione diretta al venditore: il consumatore dovrà restituire il bene a spese del venditore il quale sarà obbligato a rimborsare il prezzo pagato non appena gli verrà consegnato il prodotto in oggetto.

Le altre novità

Nell'articolo 135 quinquies si parla di garanzia convenzionale. Viene proposta dal produttore in relazione alla durabilità del bene, ed è lo stesso produttore ad essere responsabile per tutto il periodo di garanzia indicato. Questo significa che dovrà farsi carico delle spese necessarie per l'eventuale riparazione oppure per la sostituzione, comprese spese di spedizione e trasporto. La norma indica anche che il certificalo di garanzia debba essere redatta in maniera chiara, comprensibile e su un supporto durevole nel tempo. Tra l'altro, la normativa dichiara nulla ogni situazione per cui si cerca di limitare oppure di eludere i termini della garanzia convenzionale. Infine, per tutte quelle situazioni che non sono state affrontate nel Codice del Consumo si rimanda al Codice Civile, soprattutto per le materie relative alla validità ed efficacia dei contratti come, ad esempio, il diritto di risarcimento oppure la risoluzione.

Autore: Stefania Tamberlani

Stefania Tamberlani

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Stefania Tamberlani fulcro commerciale, organizzativo e amministrativo di Arte e Informatica si occupa dei rapporti con i clienti e i fornitori. Ha un'elevata conoscenza nella configurazione e gestione delle piattaforme Joomla e PrestaShop, dalla configurazione delle modalità di pagamento ai corrieri, passando per la gestione del catalogo e degli ordini.

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