Secondo la direttiva europea riguardo al commercio elettronico il primo punto dal quale partire è stabilire se ci si trovi davanti a un commercio B2B o B2C.
Con il primo termine si fa riferimento alla modalità business to business, nella quale una determinata azienda produttrice vende i propri prodotti o servizi a un’azienda terza; Il secondo termine, invece, fa riferimento alla modalità business to consumer, nella quale l’azienda produttrice eroga i suoi prodotti o servizi direttamente al consumatore finale.
Ovvio come si tratti di realtà nettamente differenti tra di loro, non solo da un punto di vista gestionale, ma proprio realizzativo.
Tale direttiva è stata emanata nel 2000 e stabilisce diversi punti fondamentali, tra cui l’obbligatorietà del venditore di fornire in maniera trasparente e chiara tutti i dati relativi alla sua azienda e l’obbligo di effettuare comunicazioni commerciali congrue alla realtà aziendale di riferimento.
Ovviamente poi ci sono alcuni aspetti comportamentali a cui il produttore o venditore deve attenersi prima di concludere la vendita e che chiamano in causa direttamente l’utente finale.
Ad esempio il consumatore dovrà avere ben chiara quali sono le modalità mediante le quali inoltrare un eventuale reclamo e le soluzioni per risolvere una possibile controversia, oppure le possibilità esistenti in fase di ordinazione di poter rimediare a un errore di inserimento dati, o ancora le fasi esatte richieste prima di concludere con successo un ordine.