E’ innegabile che il commercio elettronico o E-commerce sia ormai una realtà entrata a far parte della nostra quotidianità in maniera profonda. Spesso però quando si affronta l’argomento si tende a considerare il fenomeno solo da un unico punto di vista, quello dell’acquirente e consumatore, quando invece è ovvio che il tutto si basi su un mutuo scambio tra compratore e venditore. Proprio quest’ultimi devono sottostare a specifiche normative per poter vendere, tra cui alcune, come il New Deal per la tutela del consumatore, entrate in vigore recentemente. Andremo ora a vedere in dettaglio in cosa consista la nuova normativa E-commerce 2021 e cosa comporti per i venditori.

Cosa s’intende per E-commerce?

Prima di scendere nel dettaglio degli aspetti giuridici è quanto mai opportuno iniziare dalle basi per poter fornire un quadro generale della situazione il più chiaro possibile.

Per E-commerce o commercio elettronico s’intende essenzialmente lo svolgimento di una precisa attività commerciale in cui la compravendita viene effettuata per via telematica grazie a internet.

Scendendo ancora di più nel dettaglio, ciascuna transazione commerciale eseguita è frutto dell’incontro tra la domanda dell’acquirente e l’offerta del venditore. Queste due figure mediante internet possono mettere in atto un processo di scambio per la compravendita di beni o servizi. In virtù di quanto detto quindi è facilmente intuibile come l’E-commerce sia un’attività commerciale a tutti gli effetti e proprio per questo richiede specifici requisiti e adempimenti giuridici e fiscali per poter essere operativo a norma di legge.

Ecommerce Regole

La normativa europea sull’E-commerce

Secondo la direttiva europea riguardo al commercio elettronico il primo punto dal quale partire è stabilire se ci si trovi davanti a un commercio B2B o B2C.

Con il primo termine si fa riferimento alla modalità business to business, nella quale una determinata azienda produttrice vende i propri prodotti o servizi a un’azienda terza; Il secondo termine, invece, fa riferimento alla modalità business to consumer, nella quale l’azienda produttrice eroga i suoi prodotti o servizi direttamente al consumatore finale.

Ovvio come si tratti di realtà nettamente differenti tra di loro, non solo da un punto di vista gestionale, ma proprio realizzativo.

Tale direttiva è stata emanata nel 2000 e stabilisce diversi punti fondamentali, tra cui l’obbligatorietà del venditore di fornire in maniera trasparente e chiara tutti i dati relativi alla sua azienda e l’obbligo di effettuare comunicazioni commerciali congrue alla realtà aziendale di riferimento.

Ovviamente poi ci sono alcuni aspetti comportamentali a cui il produttore o venditore deve attenersi prima di concludere la vendita e che chiamano in causa direttamente l’utente finale.

Ad esempio il consumatore dovrà avere ben chiara quali sono le modalità mediante le quali inoltrare un eventuale reclamo e le soluzioni per risolvere una possibile controversia, oppure le possibilità esistenti in fase di ordinazione di poter rimediare a un errore di inserimento dati, o ancora le fasi esatte richieste prima di concludere con successo un ordine.

Sicuramente degna di nota è l’aspetto relativo alle controversie.

Queste, infatti, per poter essere risolte spesso necessitano dell’intervento di specifici organi di composizione extragiudiziali e proprio per questo motivo il Regolamento Europeo 524/2013 ha fondato un apposito organo che si occupa della risoluzione delle controversie nate online.

Il venditore è obbligato a fornire tali informazioni sulla propria piattaforma.

E-commerce: La situazione in Italia.

In Italia per poter aprire un’attività commerciale operante online è necessario seguire determinati step, a partire dall’apertura di una specifica posizione presso il Registro delle Imprese tramite Comunicazione Unica.

L’apertura di una posizione presso tale ente non è altro che la compilazione di una apposita pratica informatica contenente tutte le informazioni richieste necessarie, nonché un prospetto riepilogativo.

Il compito della Comunicazione Unica è quello di facilitare le comunicazioni in essere tra le imprese e la Pubblica Amministrazione facendo sì che una singola procedura risulti sufficiente per ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalla legge e per rettificare la posizione nei confronti di enti come l’Agenzia delle Entrate, le Camere di Commercio, l’INPS e l’INAIL.

Ovviamente per poter avanzare la propria richiesta di Comunicazione Unica è imprescindibile essere in possesso di specifici requisiti:

  • L’adesione all’apposito servizio Telemaco – Consultazione e Invio Pratiche, disponibile in maniera del tutto gratuita sul sito del Registro delle Imprese
  • Il possesso di un indirizzo mail PEC per poter inviare e ricevere tutte le comunicazioni richieste
  • Il possesso della Firma Digitale per poter apporre la propria firma digitalmente con lo stesso valore legale di una classica firma autografa.

Una volta che tutti i requisiti siano stati soddisfatti, è possibile inviare la Comunicazione Unica e procedere con l’iter burocratico necessario per aprire un E-commerce.

Ricapitolando, i passaggi da seguire sono:

  • Immediata iscrizione al Registro delle Imprese
  • Apertura della partita IVA
  • Iscrizione all’INPS o dei lavoratori autonomi o dei dipendenti
  • Apertura assicurazione presso INAIL
  • Legittima comunicazione di inizio dell’attività

Ovviamente prima di considerare di aprire un proprio E-commerce è necessario essere ben consapevoli delle varie dinamiche sia da un punto di vista giuridico sia da quello fiscale per evitare d’incorrere in sanzioni, anche particolarmente salate, in grado di far naufragare anzitempo l’intero progetto.

Nello specifico, le normative più basilari che è importante conoscere a menadito sono quelle facenti parte di:

  • Codice Civile
  • Comunicazioni pubblicitarie
  • Attività d’impresa
  • Vendita a distanza
  • Codice del Consumo

Proprio su quest’ultimo ora andremo a concentrarci, perché è argomento che ci introdurrà alla nuova normativa 2021.

Il Codice di Consumo

l Codice di Consumo e le sue dinamiche vengono applicate unicamente quando l’E-commerce assume forma di B2C, cioè la compravendita in essere si realizza mediante scambio tra produttore e utente finale.

Ovviamente il Codice di Consumo si adegua perfettamente alle linee guida già tracciate dal Regolamento Europeo e dall’apposito Decreto Legge 70/203, tuttavia aggiunge ulteriori dettagli utili ai fini pratici, tra cui:

  • Il produttore/venditore deve necessariamente informare l’utente di tutte le informazioni relative alla sua impresa
  • Il costo finale del prodotto e servizio deve essere limpido e accessibile in ogni fase dell’acquisto. Qualora ci fossero costi accessori legati alla spedizione o alle tasse, se ne darà opportuna comunicazione in un apposito spazio terzo
  • Tutte le informazioni relative a un determinato servizio o prodotto devono essere in ogni istante visibili, già a partire dalla fase antecedente l’acquisto, in maniera tale che il cliente abbia la possibilità di consultarle approfonditamente e optare o no per la compravendita
  • Il produttore/venditore deve imprescindibilmente informare l’utente finale della possibilità di esercitare il suo pieno diritto alla rescissione del contratto entro una data termine di 14 giorni
  • Ogni eventuale informazione relativo alla consegna deve essere esplicitata con chiarezza, fermo restando che il produttore/venditore si impegna personalmente a recapitare l’oggetto o il servizio acquistato entro un massimo di 30 giorni., salvo proroghe stabilite di comune accordo

Ovviamente nel caso il diritto di recesso venga esercitato dal compratore entro la data prefissata, questo è tenuto a restituire il bene acquistato, mentre il venditore/produttore si impegna alla restituzione dell’equivalente importo speso.

Il Codice di Consumo, benché estremamente efficace ed esaustivo nelle sue guide linea, ha richiesto nel corso degli anni un’ulteriore integrazione che ne perfezionasse alcuni aspetti.

Questo perché, anche grazie all’avvento della digitalizzazione, oggi di piattaforme E-commerce ne sono presenti globalmente una quantità esponenziale e proprio per questo era necessario rivedere alcune norme per adeguarle ai tempi moderni.

Tra le integrazioni maggiormente riuscite c’è sicuramente il New Deal che ora andremo a vedere nel dettaglio.

Il New Deal

Il New Deal per i consumatori è stato emanato per la prima volta agli inizi del 2020 da parte dell’Unione Europea come risposta e implementazione necessaria agli standard attuali in cui l’E-commerce ha preso sempre più piede sino a plasmare una nuova figura di consumatore.

Il New Deal prevede regole più stringenti per lo shopping online, con lo stop alle recensioni false e il controllo degli sconti e sponsorizzazioni. 

Naturalmente l’obiettivo finale è l’incremento deciso di una trasparenza in ogni fase dell’acquisto digitale e proprio per questo può essere considerata come una misura in grado di facilitare il rapporto tra venditore e acquirente e garantire per entrambi le parti in gioco degli standard elevati di sicurezza e affidabilità.

New Deal

Ma lato venditori, cosa prevede effettivamente il New Deal?

Prevede specifiche norme comportamentali, tra cui:

  • L’assoluto divieto di pubblicare e/o sponsorizzare recensioni fase che possano anche in minima parte alterare il reale valore di un prodotto e/o servizio
  • L’assoluto divieto di sponsorizzare o promuovere eventuali sconti o riduzioni di prezzo fallaci che vadano a ingannare l’utente sul reale valore di un prodotto e/o servizio e a mascherare anche il valore dell’oggetto in sé
  • L’assoluto divieto di promuovere o sponsorizzare messaggi e/o recensioni fallaci che possano ingannare l’utente spingendolo proditoriamente verso l’acquisto
  • L’obbligo di informare preventivamente l’utente se il prodotto o servizio che sta per acquistare provenga da un commerciante terzo o da un privato

Dalle suddette linee guida è quindi facilmente intuibile come il New Deal non possa non aver tenuto conto della realtà odierna per proporre delle norme comportamentali purtroppo molto spesso ignorate per fini esclusivamente utilitaristici ed economici ma che, come si è visto in numerosi casi, finiscono per danneggiare un intero settore.

Ovvio poi come particolare importanza venga dato al trattamento e gestione dei dati personali, il cosiddetto GDPR che merita, però, una trattazione a sé.

GDPR

E-commerce e GDPR

Il trattamento dei dati personali, specialmente ai tempi attuali, è da sempre un argomento particolarmente spinoso capace di riflettere molto la professionalità di una realtà aziendale e societaria e decretarne buona parte del successo o fallimento.

Per quel che riguarda gli E-commerce, oltre a dover rispettare tutte le normative già presenti negli altri siti web anche di differente natura, esistono ulteriori linee guida che è obbligatorio seguire per non incorrere in sanzioni.

Una delle norme più importanti è relativa, e non potrebbe essere altrimenti, all’attività di marketing.

Questa è necessaria che venga effettuata con il pieno consenso dell’utente finale, inoltre, laddove sia svolta mediante mail, è necessario che l’utente avanzi il suo consenso tramite apposito form illustrativo presente sulla piattaforma.

In linea generale ogni attività di marketing e/o profilazione deve essere approvata dall’utente a cui è rivolta mediante il suo consenso, oltre a doverne fare imprescindibilmente menzione sul sito con specifici form informativi.

E-commerce e sanzioni

Cosa accade nel caso in cui l’E-commerce rifiuti di aderire alle normative dei negozi online o risulti mancante nell’applicazione di qualche specifica linea guida?

Ovviamente non è possibile fornire una pena o una sanzione univoca, perché molto dipende da quella che è la natura dell’infrazione in essere, tuttavia si possono avanzare degli esempi chiarificatori.

Laddove, ad esempio, sia il trattamento dei dati personali quello a non essere stato seguito scrupolosamente, la sanzione applicata farà riferimento a quella prevista dall’attuale normativa europea.

Medesimo discorso si può applicare nel caso le infrazioni rilevate facciano riferimento ai prodotti in sé, esiste una specifica legge al riguardo.

Discorso differente nel caso invece le infrazioni rilevate si configurino come una trasgressione delle attuali leggi che regolamentano gli E-commerce per le quali le sanzioni previste sono quelle illustrate dall’articolo 21 del Decreto Legge 70/2003.

Ai fini pratici si può ricevere una sanzione di natura amministrativa per un minimo di 103 Euro a un massimo di 10.000 Euro con serissima possibilità di raddoppio dell’importo finale laddove ci si trovi davanti a casi di reiterata infrazione.

Conclusione

Come visto quindi fondare, gestire e amministrate un E-commerce non è così immediato come ci si potrebbe aspettare.

Naturalmente devono essere condotte delle analisi predittive volte ad analizzare al meglio il mercato e il settore di riferimento per far sì che la propria realtà possa distinguersi dalle altre innumerevoli già presenti, senza dimenticare che l’effettivo sbarco di una piattaforma online è possibile esclusivamente dopo che tutti i requisiti e le norme siano stati rispettati appieno.

Naturalmente per l’iter procedurale ci si può affidare a una figura professionale come un consulente legale, ma l’importante è essere consapevoli del duro lavoro che richiede una realtà simile, anche perché è solo tramite la piena adesione a tutte le normative vigenti che sarà possibile offrire un servizio di qualità con reciproca soddisfazione sia del venditore sia del cliente.

Autore: Loris Modena

SENIOR DEVELOPER

Per Ind Loris Modena titolare di Arte e Informatica, inizia a lavorare nel settore informatico nel 1989 quale sistemista addetto alla manutenzione e installazione di sistemi informatici. Inizia a programmare per il web nel 1997 occupandosi di programmazione CGI in PERL e successivamente passando alla programmazione in PHP e JavaScript. In questo periodo si avvicina al mondo Open source e alla gestione di server Linux. 

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