Gli addetti all'utilizzo dei VDT devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria obbligatoria, come indicato all'art. 176 del D.Lgs 81/08, con particolare riferimento a:
- ai rischi per la vista e per gli occhi;
- ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.
A seguito di tali accertamenti il medico competente esprime un giudizio che può essere di:
- idoneità;
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneità temporanea;
- inidoneità permanente.
Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo è:
- biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni, biennale per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età;
- quinquennale negli altri casi.
- Inoltre per i casi di inidoneità temporanea il medico competente stabilisce il termine per la successiva visita di idoneità.
Il lavoratore può inoltre essere sottoposto a visita di controllo per i rischi sopra indicati a sua semplice richiesta qualora “sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica”.Qualora l'esito delle visite mediche ne evidenzi la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione, ai lavoratori verranno forniti, a spese del Datore di Lavoro, i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell'attività svolta.
I lavoratori addetti ai videoterminali dovranno poi essere sottoposti a sorveglianza sanitaria periodica, per valutare l'eventuale comparsa di alterazioni oculo-visive o generali riferibili al lavoro con videoterminali. Queste misure di tutela sanitaria si applicano esclusivamente nei confronti dei lavoratori che risultano "addetti al videoterminale", vale a dire di coloro che utilizzano il videoterminale in modo sistematico e abituale per almeno 20 ore settimanali, dedotte le pause prescritte per legge (15 minuti ogni 2 ore di attività ininterrotta).
Tuttavia in qualsiasi momento ogni lavoratore può richiedere di essere sottoposto a visita di controllo, qualora accusi disturbi alla vista o all'apparato muscolo scheletrico, che potrebbero essere collegati all'uso del videoterminale.