Il tuo Sito Web è in regola con la legge n. 88/2009 ART. 42?

Una nuova normativa europea introduce nuovi obblighi, in relazione alla comunicazione, in particolare nel web. Riguarda in particolare le società di capitali, si tratta dell'art.42 Legge n.88/2009, che in relazione alle modifiche dell'art.2250 del Codice Civile, le stesse società devono pubblicare sul proprio sito web:

  1. Oltre la partita iva la sede sociale, deve comparire l'ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta e il numero di iscrizione
  2. Il capitale sociale indicandone la somma effettivamente versata e il capitale esistente dall'ultimo bilancio.
  3. Se la società è in liquidazione, questo deve apparire.
  4. In caso di Spa o di Srl se il socio è unico.

Questo non riguarda solo i siti web, ma tutto ciò che è immagine in rete da parte delle società, dai social network ai blog, e tutti i media elettronici che forniscono pubblicità e visibilità. Il mancato adempimento alla normativa, comporta una salata multa.

Art. 42. Disposizioni in materia di recepimento della direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di Società)

1. All’articolo 2250 del codice civile, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti: «Gli atti delle società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII del presente titolo, per i quali e` obbligatoria l’iscrizione o il deposito, possono essere altresì pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un esperto. In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la Società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana. Le Società di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma».

2. All’articolo 2630, primo comma, del codice civile, dopo le parole: «registro delle imprese» sono inserite le seguenti: «, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma,».

Art. 2250(1)
Indicazione negli atti e nella corrispondenza
[1] Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero d'iscrizione.
[2] Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio.
[3] Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma dev'essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione.
[4] Negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni ed a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio (2).

(1) Così modif. dall'art. 1 D.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1127 (G.U. 10 febbraio 1970, n. 35).
(2) Comma aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 88. - Le parole «per azioni ed» sono state inserite dall'art. 6.3, d.lg. 6 febbraio 2004, n. 37. - Comma aggiunto dall'art. 2, d.lg. 3 marzo 1993, n. 88.

Dunque queste informazioni vanno riportate per esempio in:

  1. fatture
  2. contratti
  3. lettere
  4. email
  5. sito intenet

Nel dettaglio gli obblighi per ogni tipo di società:

Dati ObbligatoriSocietà di persone
(Ss, Snc e Sas)
Società di capitali
(Spa, Sapa e Srl)
Sede della societàSISI
L’ufficio del Registro delle Imprese dove la società è iscrittaSISI
Il numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese
(coincide con codice fiscale)
SISI
Il numero R.E.A.SISI
Lo stato di liquidazione a seguito dello scioglimento della societàSISI
Il capitale sociale versato e quello che risulta esistente all’ultimo bilancio approvatoNOSI
Eventuale sussistenza di un socio unico (società unipersonale)NOSI per Spa e Srl

È prevista una sanzione da € 206 ad € 2.065 per le aziende che omettono i dati nella propria comunicazione. 

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