In un mondo sempre più digitalizzato grazie a internet gli ordini su una piattaforma digitale come un e-commerce possono pervenire da qualunque parte della Comunità Europea e del mondo, generando quindi la necessità di stabilire una serie di regole per ciò che riguarda le imposte che debbano essere pagate ai fini di IVA.

Il problema non sorge in ambito dei rapporti B2B, termine che identifica le transazioni business to business, ovvero tra due aziende che dispongono di IVA. In questo caso si applica il regime di tassazione per l'importazione e la vendita di prodotti. Ben diversa è invece la situazione riguardante l'altro tipo di vendita, quella che viene comunemente identificata con la sigla B2C.

L'acronimo identifica il Business to Consumer, quindi la vendita al privato, oggi una delle forme tra le più diffuse grazie alla sicurezza dei pagamenti e alle ampie diffusioni di siti per la vendita dei prodotti. In questo particolare caso, quale sono le regole che stabiliscono gli importi della tassazione IVA?

Un quesito che bisogna comprendere se si dispone di un e-commerce, oppure si è in procinto di aprilo, dato che ci si potrà trovare con centinaia di ordini che provengono da Paesi differenti in cui è presente un regime di tassazione d'IVA diverso dall'Italia. Oggi come riferimento normativo si deve considerare la direttiva UE 2017/2455, prorogata al 1° luglio 2021. In questa guida andremo ad analizzare quali sono le novità introdotte per il regime IVA negli e-commerce, cosa sia il sistema MOSS, e le modifiche all'art 14 bis del testo unico 2006/112/CE.

Un e-commerce che aderisce al MOSS potrà ottenere una deroga al principio di territorialità previsto del regolamento europeo nell'art 33, svolgendo tutte le procedure d'IVA con riferimento alla residenza dell'ecommerce.

Le novità della direttiva UE 2017/2455

L'applicazione della tassazione IVA nella vendita a distanza di un e-commerce nei confronti dei privati è regolata dalla direttiva UE 2017/2455 del 5 dicembre del 2017, la quale sarebbe dovuta entrare in vigore il 1° gennaio 2021. A causa della particolare situazione economica e all'emergenza sanitaria, la sua applicazione è stata prorogata al 1° Luglio 2021.

Per comprendere quali sono le novità introdotte sarà importante chiarire alcuni aspetti riguardante i soggetti che si trovano a essere direttamente interessati.

  • E-commerce: è la società che presta un servizio, e che verrà definita con i termini di fornitore o prestatore di servizio. La natura di una piattaforma digitale può essere di vario genere, per esempio legato alla telecomunicazione, telediffusione, alla fornitura di strumenti digitali o la vendita di prodotti e servizi diversificati.
  • Privato: l'altro soggetto interessato è il committente, ovvero colui che effettua un ordine utilizzando lo strumento della vendita a distanza come un e-commerce e che non è detentore di partita IVA.

La prima innovazione introdotta dal regolamento 2017/2455 riguarda il concetto di territorialità stabilito dalla direttiva 2006/112/CE, che può essere definito una sorta di testo unico generale applicato in ambito Comunitario al fine di regolare la tassazione IVA.

Il testo unico era entrato in vigore il 1° gennaio 2007, e nel caso della vendita a distanza verso privati, prevedeva il principio di base di applicare una tassazione di imposta con riferimento al Paese del prestatore del servizio. Ciò vuol dire che si applicava l'IVA con riferimento al luogo in cui era registrato un e-commerce, e quindi, data la sua realtà virtuale, si considerava la registrazione della partita IVA, o la residenza della società.

Questa tipologia di sistema appariva abbastanza semplice nel gestire i pagamenti nella vendita a dettaglio dei privati, ma con la conseguenza di creare un certo squilibrio dal punto di vista del mercato, avvantaggiando quindi quei siti che erano collocati in Paesi in cui è presente un regime d'IVA più agevolato e quindi tassazioni sui prodotti più vantaggiose.

Il nuovo regolamento Europeo mantiene sempre l'idea della territorialità, ma con riferimento al paese del privato che effettua l'acquisto e non di quello in cui è presente l'e-commerce. In particolare l'art 33 del regolamento 2017/2455, sottolinea quali sono i parametri da valutare, specificando che la tassazione dell'imposta IVA, si dovrà riferire al luogo i cui è stato consegnato l'oggetto e non quello da cui è partita la spedizione.

Quindi se per esempio si possiede un e-commerce registrato in Italia e viene effettuato un acquisto in Spagna, l'imposta sul valore aggiunto, ovvero l'IVA applicata, sarà quella di quest'ultima nazione.

L'aspetto collegato alla territorialità comporta però una serie di problematiche per gli e-commerce. Infatti, in caso di ordini provenienti da Paesi differenti, ci si troverebbe a dover versare l'imposta dell'IVA in tutti i singoli Paesi in cui verranno consegnati gli ordini: una realtà che implica una certa difficoltà logistica e anche costi di una certa importanza.

In questa prospettiva dal 1° luglio 2021 saranno introdotte anche altre novità:

  • la soglia unica di vendita: sarà introdotto un nuovo parametro pari a 10.000 € in base al quale si applica una deroga alla regola della territorialità. Ciò significa che se le operazioni di un e-commerce rientrano in questo valore si applicherà la tassazione dell'IVA con riferimento allo Stato in cui è registrata la partita IVA dell'e-commerce. Invece se si super questa soglia si applicherà il principio della territorialità con riferimento al committente.
  • L'estensione del MOSS: si avrà la possibilità di estendere il regime IVA del MOSS per tutte le attività che riguardano i servizi elettronici, le telecomunicazioni, la telediffusione, ma anche tutte le prestazioni collegate alla vendita di oggetti e di servizi se riferite al privato.
  • Le novità alla direttiva 2006/112/CE: sono state appartate una serie di modifiche con riferimento all'art 14 bis della direttiva 2006/112/CE.

Come si calcola la soglia dei 10.000 €

l testo unico 2006/112/CE, stabiliva il concetto di soglia massima, ovvero un valore entro il quale si applicava la tassazione del paese del fornitore o del prestatore del servizio. Ciò voleva dire che nel caso in cui le attività dell'e-commerce rientravano in questo limite, si applicava la regola della territorialità con rifermento al luogo in cui era registrata piattaforma digitale. Nel caso dell'Italia la somma stabilita equivaleva a 35.000 €.

Il regolamento 2017/2455 lascia il concetto di soglia massima, ma modifica il parametro abbassandolo, con un valore pari a 10.000 €. Quindi dal 1° luglio si dovranno considerare questi due aspetti per valutare la tassazione:

  • Rispetto della soglia: se le proprie attività rientrano nella soglia dei 10.000 €, si applicherà l'IVA del Paese del fornitore.
  • Sforamento della soglia: se si supera la soglia, si farà riferimento alla tassazione in base al paese del destinatario come stabilito dall'art 33 comma A, del regolamento 2006/112/CE.

Ma come si calcola la soglia dei 10.000 €? Nel Capo 3 bis della nuova direttiva 2017/2455 si stabiliscono quali sono i casi di deroga rispetto all'art 33, specificando le indicazioni per il calcolo della soglia. Si dovranno considerare i seguenti parametri:

  • Valore delle transazioni: si considera l'importo di 10.000 € al netto dell'IVA.
  • Tempistica: il calcolo verrà effettuato in base all'anno civile corrente quindi dal 1° gennaio al 31 dicembre.
  • Tipologia di servizi: si fa riferimento alla vendita a distanza nei confronti di privati che hanno una residenza stabile in uno Stato Membro diverso da quello del fornitore. Nel calcolo per la soglia si considera anche l'eventuale spedizione di prodotti verso uno Paese membro differente da quello di dell'e-commerce.

Cos'è il MOSS e quali sono i vantaggi

Tra le novità che saranno introdotte dal 1° luglio 2021, vi è l'estensione del regime del MOSS anche a quelle attività di un e-commerce che sono al di fuori dell'ambito tecnologico. Il MOSS è un acronimo che identifica il Mini One Stop Shop, al contempo un portale collegato al sito dell'Agenzia delle Entrate, ma anche un regime di partita IVA vantaggioso.

Infatti un e-commerce che aderisce al MOSS potrà ottenere una deroga al principio di territorialità previsto del regolamento europeo nell'art 33, svolgendo tutte le procedure d'IVA con riferimento alla residenza dell'e-commerce. Questa tipologia di regime IVA agevolato si applica però solo per quanto riguarda le attività di vendita a distanza nei confronti del privato e quindi al sistema B2C. Il MOSS quindi dal 1° luglio 2021 potrà essere richiesto se si rispettano le seguenti condizioni:

  • e-commerce situato in un Paese Membro;
  • attività di telecomunicazioni, servizi di elettronica, altri servizi di vendita anche non digitali;
  • vendita a distanza tra e-commerce e privati.

Il MOSS è un regime facoltativo, ciò significa che sarà necessario effettuare l'apposita richiesta sul sito dell'Agenzia delle entrate presso il portele omonimo MOSS. Una volta eseguita la richiesta il regime di IVA MOSS si applicherà in tutti gli stati membri .

Tra i principali vantaggi che si ottengono nell'aderire a questo sistema vi è una gestione dell'IVA più semplice, dato che applicherà solo il regime di riferimento allo Stato di residenza, molto vantaggioso se si hanno numerosi clienti privati provenienti da diversi Paesi. Le dichiarazioni saranno fatte direttamente attraverso il portale specifico dell'Agenzia delle Entrate con scadenze entro il 20 del mese successivo al trimestre di riferimento, offrendo quindi una gestione dell'IVA più precisa.

Le novità dell'articolo 14 bis della direttiva 2006/112/CE

Infine l'entrata in vigore del regolamento 2017/2455, porterà dei cambiamenti anche con riferimento all'art 14 bis che regola l'uso di un interfaccia elettronica per la vendita a distanza di beni importati da Paesi terzi, con spedizioni che siano inferiori all'importo di 150 €.

In base al nuovo regolamento, si considera che la piattaforma digitale in quanto soggetto passivo, abbia compiuto due operazioni:

  • ricezione della merce: si fa riferimento all'azione di acquisto e di ricezione da parte di un fornitore terzo;
  • cessione: è l'azione successiva di vendita o di trasferimento del bene a un privato.

Grazie a questa distinzione si applicherà un tassazione differente. Infatti per ciò che riguarda la vendita a distanza da un fornitore presente in un Paese terzo a un e-commerce, non si applicherà una tassazione dell'IVA. Invece per l'attività di vendita da parte della piattaforma digitale nei confronti dei privati, si applicherà la tassazione IVA con riferimento alla paese del committente

Conclusioni: i cambiamenti dal il 1° luglio 2021

Grazie alla nuova deroga con riferimento al regolamento 2017/2455 è stato possibile introdurre una serie di novità che permettono di rendere più semplice le attività di vendita a distanza tra un e-commerce e un privato. In particolare la soglia minima per la territorialità, avvantaggia anche le piattaforme digitali di piccole dimensioni, mentre per quelle che effettuano attività diversificate con un numero ampio di clienti si otterrà una semplificazione dell'imposta di valore aggiunto. Infine grazie all'estensione del regime MOSS l'applicazione della tassazione IVA diventa più trasparente e facile da gestire in autonomia.

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Autore: Loris Modena

SENIOR DEVELOPER

Per Ind Loris Modena titolare di Arte e Informatica, inizia a lavorare nel settore informatico nel 1989 quale sistemista addetto alla manutenzione e installazione di sistemi informatici. Inizia a programmare per il web nel 1997 occupandosi di programmazione CGI in PERL e successivamente passando alla programmazione in PHP e JavaScript. In questo periodo si avvicina al mondo Open source e alla gestione di server Linux. 

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