Con l’inizio dell’anno nuovo, si registrano parecchie novità per quanto riguarda i dati attinenti alle operazioni portate a termine con le controparti estere.

Che si tratti di acquisti o di vendite, sarà obbligatoria la loro trasmissione all’Agenzia delle Entrate tramite il formato della fatturazione elettronica.

Si va, perciò, incontro al passaggio dall’invio di massa dei dati a cadenza trimestrale che in genere avveniva attraverso blocco DTE o DRT dell’esterometro alla trasmissione di singoli file di natura XML mediante SdI.

Ecco cosa cambia nel 2022 relativamente alla fatturazione elettronica con l’estero.

1. E-fatture con i soggetti non stabiliti all’interno del territorio dello Stato

Come indicato esplicitamente nella Legge di Bilancio 2021, a partire dal 2022 è d’obbligo comunicare i dati delle operazioni effettuate all’estero, ricorrendo al tracciato della formulazione elettronica.

Su questo tema è bene tenere in considerazione alcuni aspetti:

  • la trasmissione telematica dei dati va portata a termine nei rispetto assoluto dei termini dell’emissione dei documenti e della fatture che ne attestano i compensi;
  •  per ciò che concerne le tempistiche, la trasmissione telematica dei dati va ultimata entro il 15esimo giorno del mese seguente alla ricezione del documento che certifica l’avvenuta operazione.

Fattura di cortesia ai clienti esteri: come avviene l’invio?

Come bisogna regolarsi nella casistica in cui il cliente estero non disponesse di codice fiscale italiano? Siccome non può effettuare l’accesso al servizio online dell’Agenzia delle Entrate, si dimostra imprescindibile l’invio di una copia analogica della fattura emessa. Di prassi, è altamente consigliano anche l’invio del duplicato informatico che, dal punto di vista giuridico, è valido esattamente come l’originale, essendo identici.

2. Esterometro

In cosa consiste il nuovo esterometro? In pratica, diventa obbligatorio trasmettere una fattura elettronica allo SdI anche per le operazioni singole concluse con l’estero, che si tratti di acquisti o di vendite. Si registra, perciò, l’obbligatorietà di una comunicazione di datti all’Agenzia delle Entrate ricorrendo al formato XML della fatturazione elettronica. Bisogna, però, prendere in esame l’adempimento, differenziando le operazioni attive da quelle passive.

Si registra, perciò, una proroga per l’esterometro. All’inizio, la Manovra aveva disposto nell’inizio del 2022 la data di abolizione della comunicazione a fronte di operazioni transfrontaliere. L’obbligo di fatturazione elettronica entrerà in vigore a partire dal luglio del 2022.

Ne consegue che fino al 30 giugno del 2022, bisognerà inviare l’esterometro del primo trimestre entro il 30 aprile e quello del secondo trimestre entro il 22 agosto (inizialmente, entro il 31 luglio, ma è stata concessa una proroga feriale).

A partire dal luglio del 2022, diventa obbligatorio procedere all’invio dei dati delle operazioni verso gli operatori esteri attraverso SdI entro un lasso di tempo pari a 12 giorni dalla conclusione dell’operazione; per ciò che concerne l’invio dei dati inerenti alle ricevute, tutto avviene ugualmente mediante SdI ma entro il 15esimo giorno del mese seguente a quello di ricezione del documento che attesta l’effettuazione dell’operazione.

3. Operazioni attive

Ai fini di quanto indicato nelle nuove disposizione inerenti alla comunicazione di tutte le operazioni di tipo transfrontaliero, a partire dal 2022, vi è l’obbligo utilizzare il tracciato XML della fattura elettronica ordinaria in riferimento all’analisi delle regole di emissione delle operazioni attive verso i paesi stranieri entro i termini di emissione delle fatture.

E per le esportazioni di beni nei Paesi non appartenenti all’Unione Europea? Ai sensi di quanto sancito all’interno dell’articolo 6 del Decreto IVA, occorre attenersi alle regole di effettuazione delle operazioni di natura ordinaria. Ciò vuol dire che le esportazioni, intese come cessioni di beni, vanno eseguite con la spedizione oppure con la consegna. Qualora venisse emessa fattura oppure fosse ultimato il pagamento di un acconto, l’operazione viene considerata conclusa dalla parte che beneficia del pagamento. Per le esportazioni documentate da bolletta doganale, per il 2022 non vi è alcun obbligo di procedere alla loro trasmissione allo SdI. La cosa risulta facoltativa.

Il discorso cambia, invece, a fronte di cessioni di beni che avvengono all’interno dei Paesi facenti parte dell’Unione Europea: l’operazione viene reputata conclusa una volta che il trasporto o la spedizione al destinatario hanno avuto inizio. Nello scenario in cui il venditore italiano emettesse fattura di acconto ancor prima delle operazioni di trasporto o di spedizione dei beni, allora il procedimento è considerato concluso con la data di emissione della fattura.

Occorre precisare, però, che dal 2013, a fronte di esportazione di beni a livello intracomunitario, il pagamento di un acconto o del 100% dei beni non è indice di avvenuta operazione. Tocca alla figura del venditore nazionale occuparsi di portare a termine la fattura entro il 15esimo giorno del mese seguente a quello in cui è stata eseguita l’operazione.

In riferimento alla fattura, bisogna annotarla nell’apposito registro, specificando il mese in cui è stata ultimata l’operazione e nell’assoluto rispetto dell’ordine di numerazione. Al suo interno, va poi riportata la dicitura "operazione non imponibile", indicando la norma di riferimento. Sia questa di tipo nazionale o di natura comunitaria.

Fino a questo punto sono state prese in considerazione solo ed esclusivamente la cessione dei beni e le esportazioni. Cosa dire, invece, in riferimento alle prestazioni dei servizi? A regolarle a livello intracomunitario ed extra comunitario vi è l’articolo 7-ter: la conclusione dell’erogazioni di un servizio è tale nel momento in cui viene portata a termine.

In caso di pagamento anteriore di una parte dell’importo richiesto o dell’intero corrispettivo, la prestazione di un servizio viene catalogata come conclusa, ma solo in riferimento alla somma versata e alla data dell’avvenuto pagamento.

Conclusioni

Tirando le somme, in relazione alla fatturazione elettronica e alle operazioni con l'estero, si registra un allargamento effettivo della platea di soggetti a essere obbligati all’estensione nei confronti dei forfettari.

La richiesta del nostro Paese di procedere all’estensione dell’applicazione della fattura elettronica nei confronti anche delle Partite IVA è stata di fatto approvata prima dalla Commissione UE e poi dal Consiglio UE. Va ricordato, infatti, che queste ultime applicano la franchigia per le PMI sulla base di ciò che è sancito nell’articolo 282 della direttiva nell’ambito dell’imposta sul valore aggiunto.

Nella definizione delle tempistiche e dei criteri dell’obbligo in oggetto, toccherà al nostro Paese occuparsi di disciplinare le regole anche ai forfettari in riferimento all’estensione della fattura elettronica. Durante il 2022, con ogni probabilità la Legge Delega sulla Riforma Fiscale non farà altro che uniformare le regole nell’ambito della fatturazione per tutti coloro che possiedono Partita IVA. Solo così, infatti, contrastare la piaga dell’evasione fiscale non sarà un miraggio. Al tempo stesso, poi, verranno semplificate le operazioni di fatturazione per coloro che applicheranno in modo ligio le regole del Fisco Digitale.

Il Fisco italiano ne trarrebbe evidente giovamento, perché da un lato ottimizzerebbe al meglio i controlli fiscali e i titolari di Partita IVA vedrebbero una forte riduzione dei costo in materia di stampa e archiviazione delle fatture. I rischi di incappare in errori durante la preparazione analogica dei vari documenti di natura fiscale verrebbero, di fatto, sensibilmente ridotti.

Autore: Stefania Tamberlani

Stefania Tamberlani

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Stefania Tamberlani fulcro commerciale, organizzativo e amministrativo di Arte e Informatica si occupa dei rapporti con i clienti e i fornitori. Ha un'elevata conoscenza nella configurazione e gestione delle piattaforme Joomla e PrestaShop, dalla configurazione delle modalità di pagamento ai corrieri, passando per la gestione del catalogo e degli ordini.

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